Descrizione
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6.3 REQUISITI PER I PROGETTISTI Gli operatori economici concorrenti devono possedere i requisiti prescritti per i progettisti, ovvero avvalersi di progettisti qualificati, interni o esterni all’organizzazione. Il progettista potrà essere “individuato” dall’offerente, purché in possesso dei requisiti di idoneità seguito indicati. I concorrenti sono tenuti a indicare, già in sede di presentazione delle offerte, i nominativi dei professionisti, singoli o associati, o soci, o dipendenti o professionisti con contratto di consulenza su base annua, laureati ed abilitati all'esercizio della professione nonché iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili, che assumeranno le singole funzioni oggetto dei servizi in gara. Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario degli incarichi, le funzioni di progettista e di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione devono essere personalmente espletate dal/i soggetto/i nominativamente indicato/i in sede di gara, iscritto/i agli albi professionali, i quali devono apporre la propria firma sugli elaborati progettuali e sui documenti richiesti. Ne consegue che non sarà consentito, in sede di stipula della convenzione o in sede di esecuzione degli incarichi, per le società di professionisti, per le società di ingegneria e per i consorzi stabili, sostituire i soggetti nominativamente indicati in sede di gara, a pena di revoca dell’aggiudicazione o di nullità del contratto, fatte salve cause di inoperabilità soggettiva opportunamente documentata e da valutarsi caso per caso dal Responsabile unico del procedimento. Requisiti di idoneità professionale I progettisti, oltre ai requisiti di ordine generale, devono possedere le competenze professionali minime necessarie per l’espletamento dei servizi oggetto di gara. I ruoli (figure) professionali “minimi”, richiesti per l’espletamento dei servizi oggetto di concessione e che si riferiscono a persone fisiche distinte sono: RUOLO REQUISITI Servizi di progettazione Abilitazione professionale Sicurezza D.lgs. 81/2008 Requisiti di cui all’art 98 D.lgs. 81/2008 e s.m.i. Asseverazione tecnica/visto di conformità Abilitazione professionale conformità Si precisa che potrà essere indicato un solo professionista per ogni attività da svolgere, ma ciascun singolo professionista potrà svolgere più attività tra quelle indicate. Il progettista dovrà indicare il possesso dei requisiti nel eDgue e nella dichiarazione integrativa presenti nella documentazione di gara. Come previsto dall’art 39 Allegato II.12 del Codice, i raggruppamenti temporanei di progettisti devono prevedere la presenza di almeno un giovane professionista, laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione, secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, quale progettista. Per le procedure di affidamento che non richiedono il possesso del diploma di laurea, il giovane deve essere in possesso di diploma di geometra o altro diploma tecnico attinente alla tipologia dei servizi da prestare e abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, nel rispetto dei relativi ordini professionali. I requisiti del giovane non concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione richiesti dai committenti.