Descrizione della garanzia finanziaria
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Ai sensi dell’art. 106 del Codice, l’offerta deve essere corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al 2% del valore dell’appalto e precisamente di importo pari ad € 9.021,18 La fideiussione può essere rilasciata dai soggetti e secondo le modalità riportate all’art. 106 del Codice dei Contratti. Ai sensi dell’art. 106, comma 8, del Codice l’importo della garanzia può essere ridotto nei termini di seguito indicati: a) riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene: - per i soggetti di cui all’articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione; - per i consorzi di cui all’articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell’offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l’ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l’erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione; b) riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di RAGGRUPPAMENTI di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile, né sommabile con quella indicata alla lett. a); c) riduzione del 20 % in caso di possesso di una o più delle certificazioni/marchi tra quelle indicate all’allegato II.13 del codice. Tale riduzione è cumulabile ma non sommabile con quelle indicate alle lett. a) e b). In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene: - per i soggetti di cui all’articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione; - per i consorzi di cui all’articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione; Per fruire delle riduzioni di cui all’articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserirà copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell’offerta. Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.