Descrizione
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modificare il criterio di calcolo della prestazione professionale relativa alla contabilità come di seguito illustrato. In fase di stipula dell’Atto aggiuntivo n. 5 Rep. n. 725 dd. 29/06/2022 (art. 1, comma 2, dell’atto) si convenne di applicare un coefficiente correttivo riduttivo dello 0,85 all’importo di parcella determinato utilizzando le tariffe previste dal D.M. 4 aprile 2001; ora, a motivo dell’articolazione del sistema di contabilizzazione dei subappalti, in parte a pagamento diretto dell’Amministrazione ed in parte a pagamento diretto da parte dell’Appaltatore, quindi con un sistema più complesso rispetto a quello precedentemente previsto, si ritiene non più necessario applicarle il coefficiente riduttivo del 0,85, ma quantificare per intero la prestazione; integrare la clausola contrattuale relativa ai tempi di esecuzione dell’incarico prevedendo, quale nuovo termine di consegna degli elaborati progettuali di variante (sia “PV7” – modifica contrattuale n. 7 – Variante progettuale n. 9 – che “PV9” – modifica contrattuale n. 9 – Variante progettuale n. 11) un periodo di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione di avvio e/o richiesta del RUP; rideterminare il corrispettivo spettante alla Politecnica Soc. Coop. per le prestazioni, sia della fase di progettazione che della fase esecutiva, in base agli importi di cui alla Perizia di Variante n. 6 (“PV6” – modifica contrattuale n. 6 – Variante progettuale n. 8), approvata con la Determinazione n. 1326/2024: in fase di stipula dell’Atto aggiuntivo n. 6, Rep. n. 831 dd. 01/08/2023, gli importi di parcella erano stati calcolati su importi di lavori stimati; determinare il corrispettivo presunto spettante alla Politecnica Soc. Coop. per le prestazioni, affidate ma non ancora eseguite, relative all’attività di redazione della Perizia di Variante n. 9 (“PV9” – modifica contrattuale n. 9 – Variante progettuale n. 11), da calcolarsi in base all’importo lordo stimato dei lavori, così come indicato nella precedente tabella: riconoscere e determinare il corrispettivo spettante alla Politecnica Soc. Coop. per le maggiori prestazioni già eseguite della fase di progettazione e quelle da eseguirsi della fase esecutiva, da calcolarsi in base agli importi di cui alla Perizia di Variante n. 7 (“PV7” – modifica contrattuale n. 7 – Variante progettuale n. 9), approvata con la Determinazione n. 1329/2024; le opere in questione si configurano quali lavori “PNRR-PNC Missione 6 – Componente 2 – Investimento 1.2: Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile” – NextGenerationEU ed CUP nello specifico è costituto da B31B21013130001; riconoscere e determinare inoltre il corrispettivo professionale, da calcolarsi a corpo, riguardante gli adempimenti, sia in fase progettuale che esecutiva, in ordine al principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (CAM-DNSH), prescritti per gli appalti PNRR e dettagliatamente disciplinati mediante la Circolare n. 33 (MEF – RGS prot. 239989 del 13/12/2022 – U) del Ministero dell’Economia e delle Finanze di aggiornamento della “Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno all’ambiente (DNSH)”, nonché con la nota dell’Unità di Missione per l’attuazione degli interventi del PNRR, prot. n. 429 del 17 febbraio 2023, recante “Chiarimenti sul rispetto del principio DNSH per gli interventi della Missione 6 Salute del PNRR – Schema di Report”; riconoscere e determinare il corrispettivo professionale, sia della fase di progettazione che della fase esecutiva, dovuto all’aumento eccezionale dei prezzi sulle lavorazioni contrattualmente previste per il completamento della sola FASE 1 (ampliamento dell’Ospedale) ed in particolare con riferimento a quelle già eseguite o da eseguirsi dopo il 31/12/2023, di cui all’istanza formulata dall’Appaltatore per la rinegoziazione delle condizioni contrattuali dd. 22/12/2023 (Perizia di Variante n. 8 “PV8” – modifica contrattuale n. 8 – Variante progettuale n. 10, approvata con Determinazione n. 323/2025);