Descrizione delle opzioni
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Rinnovo espresso La Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 120, comma 10, del D.Lgs. 36/2023, come modificato dal D.Lgs. 209/2024, si riserva la facoltà di rinnovare espressamente il contratto per una durata massima di 365 giorni, alle medesime condizioni economiche e contrattuali, per un importo pari ad € 225.785,00 (IVA esclusa). Il rinnovo sarà disposto con provvedimento espresso e motivato del Responsabile Unico del Progetto (RUP), che dovrà attestare la convenienza economica e la permanenza dell’interesse pubblico, nel rispetto delle indicazioni ANAC, previa verifica della regolare esecuzione delle prestazioni, della convenienza economica e della permanenza dell’interesse pubblico. È vietato ogni rinnovo tacito. Proroga tecnica Ai sensi dell’art. 120, comma 11, del D.Lgs. 36/2023, come modificato dal D.Lgs. 209/2024, in caso di oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della nuova procedura di affidamento, la Stazione Appaltante potrà disporre una proroga tecnica del contratto, con il contraente uscente, per un periodo massimo di 6 mesi, alle condizioni pattuite, per un importo pari ad € 112.892,50 (IVA esclusa). La proroga tecnica potrà essere utilizzata esclusivamente per il tempo strettamente necessario a garantire la continuità del servizio, nei casi in cui l’interruzione delle prestazioni possa determinare un grave pregiudizio all’interesse pubblico. Quinto d’obbligo Ai sensi dell’art. 120, comma 9, del D.Lgs. 36/2023, come modificato dal D.Lgs. 209/2024, la Stazione Appaltante potrà imporre all’appaltatore l’esecuzione di prestazioni in aumento o in diminuzione, fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, alle condizioni originarie, senza che lo stesso possa opporsi o chiedere la risoluzione del contratto.